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Sentenza — n. 10823/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10823/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10823/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in data 14 maggio 2021, nei confronti di Meringolo Luca, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1.1. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, 1.2. In data 30 dicembre 2022 perveniva comunicazione della sopravvenuta remissione di querela, accettata dall'imputato querelato.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 340, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10823/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.2. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa remissione della pena truffa in materia di credito condono delle spese procedurali remissione del debito ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in data 14 maggio 2021, nei confronti di Meringolo Luca, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen
Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERINGOLO LUCA nato a COSENZA il 13/08/1986 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; letta la nota con allegati, con la quale si rappresenta la intervenuta remissione di querela, accetta dall'imputato;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 21 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in data 14 maggio 2021, nei confronti di Meringolo Luca, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1.1. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, 1.2. In data 30 dicembre 2022 perveniva comunicazione della sopravvenuta remissione di querela, accettata dall'imputato querelato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. A seguito dell'acquisita remissione di querela (in data 9 dicembre 2022) con relativa contestuale accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). È del resto ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. La remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso estingue il reato (Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625). Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della persona offesa ed alla accettazione proveniente dall'imputato, deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato al ricorrente.

Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.2. Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.