Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10822/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10822/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10822/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 7 luglio 2017, nei confronti di Braidic Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1.1. Avverso detta decisione ha proposto ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. 1.2. Il 30 dicembre 2022 è pervenuta la nota con la quale si comunicava la sopravvenuta remissione di querela, accettata dal querelato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen, art. 340, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10822/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali truffa in materia di credito ripudiazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 7 luglio 2017, nei confronti di Braidic Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 340, comma 4 cod. proc. pen
Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRAIDIC CLAUDIO nato a UDINE il 07/09/1971 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; letta la nota con allegati, con la quale si rappresenta la intervenuta remissione di querela, accetta dall'imputato;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 3 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 7 luglio 2017, nei confronti di Braidic Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. 1.1. Avverso detta decisione ha proposto ricorso l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. 1.2. Il 30 dicembre 2022 è pervenuta la nota con la quale si comunicava la sopravvenuta remissione di querela, accettata dal querelato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. A seguito dell'acquisita remissione di querela (in data 21 dicembre 2022) con relativa contestuale accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). È del resto ammissibile il ricorso per cassazione, ancorché proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione. La remissione della querela, quale legittimo motivo di ricorso estingue il reato (Sez. 4, n. 49226, del 19/10/2016, Rv. 268625). Pertanto, avuto riguardo alla remissione della querela da parte della persona offesa ed alla accettazione proveniente dall'imputato, deve dichiararsi l'estinzione del reato contestato al ricorrente.

Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista. 2.1. Alla declaratoria consegue, in assenza di diversa pattuizione ex art. 340, comma 4 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.