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Ordinanza — n. 10821/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of manifest illogicality in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10821/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court denied it based on the absence of positive elements justifying mitigation. The court ruled that the lower court's decision was not manifestly illogical and thus required no further review.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; The refusal of generic mitigating circumstances is inadmissible for cassation review if the lower court's reasoning is not manifestly illogical, even if it does not address every favorable element presented by the parties.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances manifest illogicality cassation inadmissibility sentencing mitigation appellate review standards circostanze attenuanti motivi validi verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 10 febbraio 2019, nei confronti di Mutignani Dino, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 10 febbraio 2019, nei confronti di Mutignani Dino, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Considerato, altresì, il principio più volte espresso da Questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTIGNANI DINO nato a CAPPELLE SUL TAVO il 17/08/1975 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 10 febbraio 2019, nei confronti di Mutignani Dino, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il diniego è sostenuto da motivazione esente da illogicità manifesta, ed è pertanto insindacabile con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);

Considerato, altresì, il principio più volte espresso da Questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, ne