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Ordinanza — n. 10820/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10820/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground for cassation was a generic challenge to the sentencing regarding mitigating circumstances, failing to cite specific legal errors or factual elements. The court ruled that the appeal violated the requirement of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, as it did not allow the reviewing judge to identify the precise grounds for the complaint.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the grounds and factual elements underlying the complaints; a generic challenge without specific elements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirements factual elements mitigating circumstances Code Criminal Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 10 gennaio 2019, nei confronti di Di Vicino Pietro, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 640 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI VICINO PIETRO nato a NAPOLI il 16/09/1990 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 19 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 10 gennaio 2019, nei confronti di Di Vicino Pietro, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice per il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione della legge penale, in relazione al trattamento sanzionatorio, correlato al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riservato all'imputato, risulta del tutto generico;

Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.