Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for insurance fraud, citing lack of new evidence and vague grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the defendant's sentence for insurance fraud. The appellant argued for a retrial and challenged the court's finding of criminal responsibility based on the signature on the insurance tag, but failed to provide specific legal grounds. The court rejected these claims because the appellate court adequately explained that no new evidence could be obtained and the appellant had already admitted to the signature's authenticity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The request for a new trial in the appellate stage is an exceptional remedy available only when the judge deems the existing record insufficient to decide the case, and the appeal must be specifically grounded in the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLO' PAOLO nato a REGGIO CALABRIA il 04/10/1961 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 2 novembre 2020, che aveva condannato Nicolo' Paolo alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 642, 477-482 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per i delitti contestati alla luce della richiesta di rinnovazione dibattimentale avanzata dalla difesa, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; v. anche Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Innpellizzeri, Rv. 273577; Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817), e, nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto all'istanza di parte con argomentazione priva di lacune o illogicità, ribadendo che la rinnovazione istruttoria non avrebbe potuto aggiungere nulla al compendio probatorio agli atti; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti contestati dato il mancato accertamento dell'attribuibilità all'imputato della firma apposta in calce al contrassegno assicurativo, è privo della puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato avendo la Corte di appello già evidenziato, a pagina 3, che l'imputato, con la restituzione del contrassegno e l'incasso del premio versato, aveva inconfutabilmente assunto la paternità della firma; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore I