Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded request for new sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Zannettino inadmissible, confirming the lower court's sentencing for crimes under Articles 81 and 640 of the Penal Code. The appellant argued for a new evaluation of the sentence's appropriateness, but the court found this request manifestly unfounded based on established precedent. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal challenging the appropriateness of a sentence is inadmissible when it is manifestly unfounded, as the determination of the penalty is not the result of mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNETTINO GIUSEPPE nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 19/03/1963 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, in data 22 giugno 2021, nei confronti di Giuseppe Zannettino, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4, ove la Corte territoriale, in ragione della capacità a delinquere del reo, ha confermato sia il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che la pena irrogata in misura inferiore alla media edittale, anche alla luce della gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio