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Ordinanza — n. 10811/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10811/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Jessica Brajdic inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and fraud. The appellant failed to provide specific factual elements supporting her claims of legal error or sentencing flaws, relying instead on generic arguments. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific factual support for alleged legal errors or sentencing flaws, as generic arguments do not meet the threshold for a new evaluation of the penalty's appropriateness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific facts generic legal arguments sentencing proportionality court costs and fine Italian criminal procedure manifestly unfounded appeal minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAJDIC JESSICA nato a MILANO il 12/04/1989 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 31 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, in data 10 marzo 2021, nei confronti di Jessica Brajdic, condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 635 e 612 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge ed i vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, oltre a prospettare deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e senza l'indicazione degli elementi di fatto a sostegno delle censure, è anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 4 sulla dosimetria della pena irrogata che, individuata al di sotto della misura media di quella edittale, non è considerata eccessiva in ragione della gravità del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennai