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Ordinanza — n. 10810/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for robbery and attempted extortion due to factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10810/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Mangano inadmissible, upholding his conviction for aggravated robbery, aggravated assault, and attempted extortion. The appellate court had correctly established the defendant's liability based on the victim's testimony and the defendant's false alibi, rejecting claims of legal violation or motivational defects. The court ruled that the appellant's arguments sought a new evaluation of factual evidence, which falls within the exclusive competence of the trial judge and is precluded in this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the conviction based on alleged violations of law or defects in reasoning regarding the assessment of testimonial evidence are inadmissible if they essentially request a re-evaluation of factual elements, as the credibility of witnesses and the weight of evidence are matters of merit reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation preclusion testimonial evidence assessment judicial discretion on facts criminal conviction upheld truffa aggravata censura dell'accertamento dei fatti censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANO ALESSANDRO nato a MILANO il 26/08/1971 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata in 22 ottobre 2020, che aveva condannato Alessandro Mangano alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata, lesioni aggravate e tentata estorsione in danno di Giuseppe Massimiliano Busà. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità dell' imputato specie in ordine alla prova, basata sulle dichiarazioni della persona offesa, dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa aggravata contestato, sono manifestamente infondati poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidie, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609); considerato che nel caso di specie la Corte territoriale, nel confermare la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, ha compiutamente evidenziato alle pagine 6-7, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, come dalle circostanziate e genuine dichiarazioni della p.o. (oggetto di ampi risconto) era emersa la prova della responsabilità dell' imputato, precisando come l' imputato in fase di indagini aveva fornito un alibi falso e che lo stesso non comparso in giudizio rifiutandosi di chiarire gli eventi de quibus; rilevato, quindi, che non appare evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati in questione e che non risulta configurabile la dedotta violazione di legge tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, con la conseguenza che le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, sono da ritenere del tutto infondate; osservato che la ulteriore questione dedotta relativa alla configurabilità del reato di tentata estorsione in danno della p.o. attiene a meri profili fattuali il cui esame è precluso in questa sede, dovendosi precisare che la corte di appello riscostruito la condotta minacciosa contestata all' imputato nei confronti del Busà con una motivazione che non appare né carente né manifestamente illogica né contraddittoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in d