Italian Supreme Court dismisses appeal regarding criminal sentence length as within trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Mirko Manna's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime specified in Article 640 of the Penal Code. The appellant argued for a violation of law and flawed reasoning regarding the imposed sentence, but the court found these claims baseless. The decision rests on the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge, who must only provide detailed justification if the penalty significantly exceeds the standard range.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Supreme Court holds that appeals challenging the length of a criminal sentence are inadmissible because sentencing falls within the trial court's discretion, requiring detailed justification only when the penalty vastly exceeds the statutory average.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA MIRKO nato a BUSTO ARSIZIO il 13/05/1989 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, in data 11 novembre 2020, nei confronti di Manna Mirko, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); né ricorre vizio di motivazione allorquando la sanzione per il concorso nel medesimo sia diversificata in ragione del grado di partecipazione di ciascuno alla realizzazione del fatto.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.