Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity regarding procedural nullity claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Federico Girina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's confirmation of his conviction for complicity in a crime under Article 642 of the Penal Code, arguing a procedural nullity based on the absence of a formal complaint. The court rejected this argument, finding the appeal's sole ground lacked specificity as it merely repeated earlier, unsuccessful contentions without new legal substance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 642 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must be specific; a ground that is merely a reproduction of previously rejected contentions without new specificity is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRINA FEDERICO nato a CAGLIARI il 17/07/1989 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 maggio 2022, ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, pronunciata il 13 luglio 2021, che aveva condannato Girina Federico alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza per la mancanza della querela quale condizione di procedibilità del delitto contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di censure già dedotte in appello, alle quali la Corte territoriale ha adeguatamente risposto, disattendendole, a pagina 3, ove ha richiamato la precisa dicitura dell'atto introduttivo del giudizio depositato dalla compagnia assicuratrice, perfettamente idonea a manifestare la volontà della compagnia assicurativa di procedere penalmente in relazione al fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pre n