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Ordinanza — n. 10806/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of reasoning in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10806/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Bianchi inadmissible, upholding his conviction for the crime specified in Article 707 of the Penal Code. The defense argued for flaws in the appellate court's reasoning regarding the defendant's criminal responsibility and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the lower court's arguments were logical, congruent, and thus beyond review in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 707 cod. pen.; The denial of general mitigating circumstances is legally justified by logical and congruent reasoning and is therefore inadmissible in cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility general mitigating circumstances lack of reasoning Article 707 Penal Code cassation review limits falsa dichiarazione della parte censura dell'accertamento dei fatti mancanza di credibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 aprile 2021, nei confronti di Bianchi Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod.
art. 707 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 aprile 2021, nei confronti di Bianchi Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI CLAUDIO nato a MAGENTA il 14/04/1965 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 9 aprile 2021, nei confronti di Bianchi Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che lamentano un vizio di motivazione nella prova di penale responsabilità dell'imputato, risultano manifestamente infondati, in quanto, contrariamente alle deduzioni della difesa, il secondo giudice ha ampiamente argomentato circa la colpevolezza del prevenuto, evidenziando le ragioni della piena attendibilità delle dichiarazioni del teste Serra, nonché sconfessando quelle rese dal prevenuto, poiché poco plausibili e prive di riscontri;

Considerato che anche l'ultimo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto l'esclusione risulta giustificata da motivazione logica e congruente e, dunque, non manifestamente illogica, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.