Cassation court dismisses appeal for being too generic and lacking specific arguments against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Matteo Garau's appeal inadmissible due to the lack of specific arguments against the lower court's decision. Garau challenged the conviction for receiving stolen medicine, but his grievances were deemed too general and unrelated to the specific reasoning provided by the Milan Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and Garau was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p., comma 1, lett. c): An appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically confront the actual arguments used by the court in its reasoning, rendering the appeal vague and disconnected from the decision's explicit justifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARAU MATTEO nato a SAN GAVINO MONREALE il 14/02/1981 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 4 maggio 2021, che aveva condannato Garau Matteo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione ex art. 648 comma quarto c.p. di tre ricette mediche provento di furto. Ritenuto che il ricorrente con il ricorso in esame ha formulato delle censure del tutto generiche ed aspecifiche, richiamando meri principi di carattere generale e che in relazione a tale circostanza deve allora affermarsi l'inammissibilità del ricorso perchè il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli effettivi argomenti utilizzati in sede di motivazione del provvedimento impugnato; invero la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez, 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Co s ere Estensore Il Presici.