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Ordinanza — n. 10802/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10802/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10802/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ABOU nato il 15/03/1998 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 27 febbraio 2020, nei confronti di Gueye Abou, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato sulla pena irrogata, peraltro minima, evidenziandone la congruità e l'impossibilità di ulteriore diminuzione, in ragione della gravità dell'episodio e dell'assenza di concreti segni di resipiscenza da parte del prevenuto;

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 10802/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena gravità della pena sanzione sproporzionata modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
del Tribunale di Milano, in data 27 febbraio 2020, nei confronti di Gueye Abou, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen..
art. 133 cod. pen
Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE ABOU nato il 15/03/1998 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 13 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 27 febbraio 2020, nei confronti di Gueye Abou, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato sulla pena irrogata, peraltro minima, evidenziandone la congruità e l'impossibilità di ulteriore diminuzione, in ragione della gravità dell'episodio e dell'assenza di concreti segni di resipiscenza da parte del prevenuto;

Considerato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi