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Ordinanza — n. 10801/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10801/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10801/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUBAHA ANAS nato a MILANO il 20/02/1996 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 25 febbraio 2021, che aveva condannato Oubaha Anas alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come delitto rapina in luogo del diverso delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello a pagina 4, ove si è evidenziato che l'azione violenta e minacciosa esercitata dall'imputato nei confronti della madre del debitore mirava all'attuazione di una pretesa comunque non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in quanto rivolta ad un soggetto diverso dal debitore, e che l'imputato era certamente consapevole che la vittima non fosse sua debitrice, avendo prestato il denaro esclusivamente al figlio ed essendosi recato presso la sua abitazione con il solo scopo di cercare quest'ultimo; considerato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso che riproduce pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (tra le altre, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10801/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come delitto rapina in luogo del diverso delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello a pagina 4, ove si è evidenziato che l'azione violenta e minacciosa esercitata dall'imputato nei confronti della madre del debitore mirava all'attuazione di una pretesa comunque non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in quanto rivolta ad un soggetto diverso dal debitore, e che l'imputato era certamente consapevole che la vittima non fosse sua debitrice, avendo prestato il denaro esclusivamente al figlio ed essendosi recato presso la sua abitazione con il solo scopo di cercare quest'ultimo; considerato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso che riproduce pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (tra le altre, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina credito in esecuzione truffa in materia di credito tentata estorsione ripudiazione debito insoddisfatto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUBAHA ANAS nato a MILANO il 20/02/1996 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 25 febbraio 2021, che aveva condannato Oubaha Anas alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto come delitto rapina in luogo del diverso delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello a pagina 4, ove si è evidenziato che l'azione violenta e minacciosa esercitata dall'imputato nei confronti della madre del debitore mirava all'attuazione di una pretesa comunque non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in quanto rivolta ad un soggetto diverso dal debitore, e che l'imputato era certamente consapevole che la vittima non fosse sua debitrice, avendo prestato il denaro esclusivamente al figlio ed essendosi recato presso la sua abitazione con il solo scopo di cercare quest'ultimo; considerato che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso che riproduce pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (tra le altre, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 nsigliere Esten