Ordinanza — n. 10798/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERIZZO PATRICH nato a VENEZIA il 19/02/1992 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, pronunciata il 17 novembre 2017, che aveva condannato Erizzo Patrich alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un'autovettura. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, che può essere pacificamente dedotta dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (v. fra le altre, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10798/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, che può essere pacificamente dedotta dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (v. fra le altre, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969;
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERIZZO PATRICH nato a VENEZIA il 19/02/1992 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, pronunciata il 17 novembre 2017, che aveva condannato Erizzo Patrich alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un'autovettura. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, che può essere pacificamente dedotta dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (v. fra le altre, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969;
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), e nel caso di specie l'imputato dapprima ha cercato di eludere il fermo del veicolo e poi si è dato alla fuga, senza rendere alcuna spiegazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso in esame (si veda, in particolare, pag. 4 sulla capacità criminale del prevenuto desunta dai precedenti penali a suo carico), non rilevando in alcun modo che il primo giudice abbia ritenuto di escludere la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 igliere Estensore