Italian court dismisses appeal as generic and lacks specificity regarding evidence of criminal responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salhi Nabil inadmissible for lacking specificity. The appellant argued against the affirmation of criminal responsibility due to a lack of corroborating evidence for the victim's statements. The court rejected this, noting the appeal merely repeated grievances already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Milan without new legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and cannot merely reproduce grievances already adjudicated by the lower court; generic complaints regarding evidence sufficiency without new legal grounds result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALHI NABIL nato il 01/05/1998 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 maggio 202t ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata in data 11 febbraio 2021, che aveva condannato Salhi Nabil alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura genericamente la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per mancanza di elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze che la Corte di appello ha già adeguatamente vagliato e disatteso con argomentazione esente da vizi logici e giuridici a pagina 3, ove ha evidenziato che la vittima aveva riconosciuto l'aggressore poiché stazionava abitualmente davanti al suo esercizio commerciale e lo aveva altresì individuato con certezza in sede di riconoscimento fotografico; considerato che, come puntualmente sottolineato dal giudice di appello, la sola divergenza nell'indicazione del cognome è assolutamente ininfluente sull'identificazione dell'imputato dal momento che egli aveva diversi alias e che, comunque, la persona offesa, la cui testimonianza risultava attendibile e priva di imprecisioni, ne aveva indicato correttamente il nome; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il President