Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10794/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10794/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10794/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEVINCENZO NICOLA nato a TRANI il 19/10/1993 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata ira ottobre 2020, che aveva condannato DEVINCENZO NICOLA alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, è del tutto generico ed aspecifico a fronte di una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria nella parte in cui ha disatteso la censura in questa sede reiterata (v. pagg. 6-7 della sentenza impugnata); considerato che la corte di appello ha adottato una motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p., alla sussistenza della recidiva, alla non concedibilità delle attenuanti generiche ed in punto di congruità della pena (vedi argomentazioni svolte alle pagg. 7-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10794/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, è del tutto generico ed aspecifico a fronte di una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria nella parte in cui ha disatteso la censura in questa sede reiterata (v. pagg. 6-7 della sentenza impugnata); considerato che la corte di appello ha adottato una motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p., alla sussistenza della recidiva, alla non concedibilità delle attenuanti generiche ed in punto di congruità della pena (vedi argomentazioni svolte alle pagg. 7-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
valutazione della credibilità verosimiglianza dei motivi d'asilo allegazione motivata esame nel merito dubbi sull'imparzialità motivi di cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEVINCENZO NICOLA nato a TRANI il 19/10/1993 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata ira ottobre 2020, che aveva condannato DEVINCENZO NICOLA alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la valutazione di attendibilità della persona offesa, è del tutto generico ed aspecifico a fronte di una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria nella parte in cui ha disatteso la censura in questa sede reiterata (v. pagg. 6-7 della sentenza impugnata); considerato che la corte di appello ha adottato una motivazione adeguata in fatto e corretta in diritto in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p., alla sussistenza della recidiva, alla non concedibilità delle attenuanti generiche ed in punto di congruità della pena (vedi argomentazioni svolte alle pagg. 7-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pre nt