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Ordinanza — n. 10792/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10792/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10792/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con il primo motivo una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censurare i criteri di attribuzione della responsabilità per il fatto riconosciuto nel merito e denunzia violazione di legge sostanziale nella qualificazione illecita della ritenuta truffa contrattuale, non confrontandosi con l'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo con il quale si censura la dimensione sanzionatoria conseguente al bilanciamento tra circostanze di segno diverso si caratterizza per assoluta genericità, anche in considerazione degli elementi del fatto apprezzati dalla Corte ai fini di misurare la sanzione entro il terzo, tra minimo e massimo edittale. 1.1.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10792/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo con il quale si censura la dimensione sanzionatoria conseguente al bilanciamento tra circostanze di segno diverso si caratterizza per assoluta genericità, anche in considerazione degli elementi del fatto apprezzati dalla Corte ai fini di misurare la sanzione entro il terzo, tra minimo e massimo edittale. 1.1.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali truffa per mestiere licenziamento immediato per truffa deduzione delle spese professionali sanzione disciplinare dell'avvocato difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARCELLA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 05/01/1969 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 73-29263/2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché sollecita con il primo motivo una inammissibile diversa valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito al fine di censurare i criteri di attribuzione della responsabilità per il fatto riconosciuto nel merito e denunzia violazione di legge sostanziale nella qualificazione illecita della ritenuta truffa contrattuale, non confrontandosi con l'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata. Il secondo motivo con il quale si censura la dimensione sanzionatoria conseguente al bilanciamento tra circostanze di segno diverso si caratterizza per assoluta genericità, anche in considerazione degli elementi del fatto apprezzati dalla Corte ai fini di misurare la sanzione entro il terzo, tra minimo e massimo edittale. 1.1.

Con i motivi di ricorso si stigmatizzano, dunque, i criteri atti a qualificare il fatto ricostruito in istruttoria, sotto il duplice profilo della violazione di legge penale sostanziale e della illogica o contraddittoria motivazione. Il ricorso si limita, tuttavia, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio non deducibile in sede di legittimità.

La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze obiettive raccolte -tutte convergenti verso il peso svolto dal ricorrente nella induzione illecita (mostrando qualità professionali non possedute) del deceptus, che fu convinto a contrarre solo in ragione delle manifestate qualità professionali in realtà- la prospettazione difensiva non consente di percorrere ipotesi logicamente alternative. 1.2. Quanto alla tipicità del fatto ritenuto, la sentenza di secondo grado spiega in maniera logica e coerente che il contraente sin dall'origine aveva assunto il proposito fraudolento, ben sapendo di non poter assicurare quanto promesso.

Ha inoltre precisato la Corte che il reale intento frodatorio è stato accompagnato da artifizi consistiti nel rassicurare il contraente circa le proprie qualità professionali, in modo da instillare fiducia nel contraente ed indurlo alla stipula. 1.3. Inammissibile, per eccessiva genericità è pure il motivo di ricorso speso in tema di trattamento sanzionatorio, che la difesa avrebbe voluto contenuto in misura più vicina al minimo edittale. La Corte ha motivato anche su tale specifico aspetto della dimensione sanzionatoria, valorizzando le modalità professionali ed articolate della condotta, nonché l'entità del profitto illecito.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

3. La parte civile costituita ha rassegnato conclusioni scritte per la inammissibilità del ricorso e - nota spese, che vanno liquidate come da dispositivo, in ragione del rito e dell'impegno profuso. 73-29263/2022

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Organismo degli Agenti e Mediatori", che liquida in complessivi euro 2500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.