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Ordinanza — n. 10790/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10790/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARWA GEORGE ONYANGO nato a MILANO il 30/10/1993 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;7/> La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 4 novembre 2020, che aveva condannato Arwa George Onyango alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cessione di sostanze stupefacenti, estorsione e tentata estorsione, lo ha assolto dal reato di tentata estorsione di cui al capo C) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato, è privo di specificità poiché ripropone pedissequamente le generiche censure in punto di fatto dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle criticamente, le argomentazioni, contenute a pagina 6, in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10790/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione spese di esecuzione concussione motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria non riscuotibile pagamento dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARWA GEORGE ONYANGO nato a MILANO il 30/10/1993 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;7/>

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 4 novembre 2020, che aveva condannato Arwa George Onyango alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cessione di sostanze stupefacenti, estorsione e tentata estorsione, lo ha assolto dal reato di tentata estorsione di cui al capo C) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato, è privo di specificità poiché ripropone pedissequamente le generiche censure in punto di fatto dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle criticamente, le argomentazioni, contenute a pagina 6, in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (v.

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 h nere Estensore Il P