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Ordinanza — n. 10789/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10789/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIARULLI ANTONIO nato il 26/08/1984 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 4 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza, pronunciata il 18 novembre 2020, che aveva condannato Piarulli Antonio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Ritenuto che il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione a questioni già esaminate dalla corte di appello con una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria; considerato che la doglianza con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10789/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), e nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, nel sottolineare l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, ha precisato come la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato precludevano una mitigazione della pena; osservato che la corte di appello ha congruamente motivato in punto di diniego della sospensione condizionale della pena richiamando i plurimi precedenti penali integranti la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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produzione tardiva di documenti allegazioni insufficientemente motivate grave deficienza del procedimento all'estero documenti mancanti valutazione delle prove opposizione tardiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIARULLI ANTONIO nato il 26/08/1984 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 4 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza, pronunciata il 18 novembre 2020, che aveva condannato Piarulli Antonio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata con recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. Ritenuto che il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione a questioni già esaminate dalla corte di appello con una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria; considerato che la doglianza con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), e nel provvedimento impugnato la Corte territoriale, nel sottolineare l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, ha precisato come la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato precludevano una mitigazione della pena; osservato che la corte di appello ha congruamente motivato in punto di diniego della sospensione condizionale della pena richiamando i plurimi precedenti penali integranti la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il