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Ordinanza — n. 10788/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity as it merely repeats lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked the required specificity to be considered a valid ground for review. The appellant's arguments were found to be a mere reproduction of issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court with correct legal reasoning. Consequently, the court ruled that such repetitive censure without a distinct critique of the lower court's decision must be rejected under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must present specific grounds of law or fact; mere repetition of arguments already rejected by the appellate court without a distinct critique renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity repetitive arguments inadmissible appeal cassation procedure merit review menomazione psichica perizia psichiatrica insufficiente incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AQUINO BERNARDO nato a BOSCOREALE il 03/01/1972 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 dicembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, pronunciata il 6 luglio 2020, che aveva condannato Aquino Bernardo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e, secondo un consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); osservato, invero, che, nella specie, la Corte di appello aveva già evidenziato l'irrilevanza dello stato di agitazione dell'imputato sulla capacità di intendere e di volere dello stesso; considerato che la doglianza con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondata avendo la corte territoriale motivato sul punto con argomentazioni adeguate in fatto e corrette in diritto (v. pag.3) idonee a resistere alle generiche censure formulate sul punto da parte ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il P