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Ordinanza — n. 10787/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10787/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10787/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDONI COZMIN MARIAN nato il 29/10/1989 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 31 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 28 Gennaio 2021 riqualificata la condotta di cui al capo 2) quale ipotesi di cui all' art. 4 L. 110/1975, rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di Andoni Cozmin Marian. Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena sono da ritenere manifestamente infondati in quanto meramente reiterativi di questioni già esaminate dalla Corte di appello con una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria (v. pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10787/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 L. 110/1975, rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di Andoni Cozmin Marian. Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena sono da ritenere manifestamente infondati in quanto meramente reiterativi di questioni già esaminate dalla Corte di appello con una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria (v. pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione libera della pena condono delle spese procedurali adeguamento della pena sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDONI COZMIN MARIAN nato il 29/10/1989 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 31 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 28 Gennaio 2021 riqualificata la condotta di cui al capo 2) quale ipotesi di cui all' art. 4 L. 110/1975, rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di Andoni Cozmin Marian. Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, il difetto di motivazione quanto alla determinazione della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena sono da ritenere manifestamente infondati in quanto meramente reiterativi di questioni già esaminate dalla Corte di appello con una motivazione che non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria (v. pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Estensore I