Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 10786/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10786/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10786/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRETTA MAURIZIO nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 04/08/1977 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; rK La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, pronunciata il 9 dicembre 2020, che aveva condannato Marretta Maurizio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che con il proposto il ricorso l'imputato ha censurato la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri necessari a configurare il delitto di truffa contestato nonché relativamente al trattamento sanzionatorio inflitto; considerato che parte ricorrente ha depositato in data 27 gennaio 2022 remissione di querela da parte della p.o. Lucia Casimiro ritualmente accettata dall' imputato; osservato che stante la intervenuta remissione della querela ad opera della querelante Allianz S.p.A. ritualmente accettata la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell' intervenuta estinzione del reato contestato per remissione di querela.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 10786/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che con il proposto il ricorso l'imputato ha censurato la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri necessari a configurare il delitto di truffa contestato nonché relativamente al trattamento sanzionatorio inflitto; considerato che parte ricorrente ha depositato in data 27 gennaio 2022 remissione di querela da parte della p.o. Lucia Casimiro ritualmente accettata dall' imputato; osservato che stante la intervenuta remissione della querela ad opera della querelante Allianz S.p.A. ritualmente accettata la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell' intervenuta estinzione del reato contestato per remissione di querela.

Parole chiave

Generato dall'IA
accusa di truffa false indicazioni su attività commerciali contraffazione di merci fatture fittizie reato economico traente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARRETTA MAURIZIO nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 04/08/1977 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; rK

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca, pronunciata il 9 dicembre 2020, che aveva condannato Marretta Maurizio alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa aggravata. Ritenuto che con il proposto il ricorso l'imputato ha censurato la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri necessari a configurare il delitto di truffa contestato nonché relativamente al trattamento sanzionatorio inflitto; considerato che parte ricorrente ha depositato in data 27 gennaio 2022 remissione di querela da parte della p.o. Lucia Casimiro ritualmente accettata dall' imputato; osservato che stante la intervenuta remissione della querela ad opera della querelante Allianz S.p.A. ritualmente accettata la sentenza impugnata deve essere annullata in ragione dell' intervenuta estinzione del reato contestato per remissione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l' imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 10 gennaio