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Ordinanza — n. 10785/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10785/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10785/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRILLANTE SERGIO nato a AFRAGOLA il 21/05/1956 BRILLANTE GENNARO nato a NAPOLI il 11/08/1980 avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10785/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRILLANTE SERGIO nato a AFRAGOLA il 21/05/1956 BRILLANTE GENNARO nato a NAPOLI il 11/08/1980 avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza dei motivi d'asilo cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRILLANTE SERGIO nato a AFRAGOLA il 21/05/1956 BRILLANTE GENNARO nato a NAPOLI il 11/08/1980 avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 28 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata il 19 aprile 2016, che aveva condannato Brillante Sergio e Brillante Gennaro alle pene ritenute di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per i delitti contestati, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da doglianze relative alla ricostruzione dei fatti e, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020-11/02/2021, Silvestri, Rv. 280601 - 01); considerato che la Corte territoriale, con motivazione esente da criticità significative, ha adeguatamente confutato, alle pagine 2-3 del provvedimento impugnato, le censure già dedotte in sede di appello, evidenziando come la contraffazione della merce detenuta ed oggetto del reato di ricettazione risultava evidente; osservato che la motivazione della sentenza impugnata (v. pagina 3) si appalesa congrua in fatto e corretta in diritto quanto alla ritenuta recidiva ed al complessivo trattamento sanzionatorio; considerato che le ulteriori deduzioni formulate con la memoria inviata a mezzo PEC in data 3 gennaio 2023 - con cui è stata evidenziata la ammissibilità e fondatezza delle censure - non colgono nel segno, dovendosi ribadire, per le ragioni già esposte, la manifesta infondatezza dei motivi proposti dalla difesa nell' interesse dei ricorrenti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 li re Estensore D E POkITATA Il Pre