Ordinanza — n. 10781/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALARICO VINCENZO nato a SELLIA MARINA il 21/04/1966 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 ottobre 2021, che aveva condannato Talarico Vincenzo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto per insussistenza del dolo del delitto di estorsione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 6 della sentenza impugnata, facendo proprie anche le argomentazioni del Tribunale, ha evidenziato come la pretesa vantata dalla concorrente Vitale non potesse trovare tutela giuridica, così sconfessando l'invocata derubricazione dell' ipotesi delittuosa contestata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10781/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto per insussistenza del dolo del delitto di estorsione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 6 della sentenza impugnata, facendo proprie anche le argomentazioni del Tribunale, ha evidenziato come la pretesa vantata dalla concorrente Vitale non potesse trovare tutela giuridica, così sconfessando l'invocata derubricazione dell' ipotesi delittuosa contestata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALARICO VINCENZO nato a SELLIA MARINA il 21/04/1966 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 26 ottobre 2021, che aveva condannato Talarico Vincenzo alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto per insussistenza del dolo del delitto di estorsione, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 6 della sentenza impugnata, facendo proprie anche le argomentazioni del Tribunale, ha evidenziato come la pretesa vantata dalla concorrente Vitale non potesse trovare tutela giuridica, così sconfessando l'invocata derubricazione dell' ipotesi delittuosa contestata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente