Ordinanza — n. 10777/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED AMIN ADIL ABDULHAKIM nato a MILANO il 19/01/1993 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la sentenza I-E i LAR4-10 , i ti ;£)2,0 del Tribunale di lAscoli Picend, pronunciata ift alcernbre2.1113), che aveva condannato Ahnned Annin Adil Abdulhakinn alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito a pagina 2 e, comunque, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato secondo cui la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, Sentenza n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10777/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, Sentenza n. 32832 del 09/05/2007, Ferrari, Rv. 237696); considerato, invero, che la Corte di appello, nel valutare gli effetti della circolazione illecita dello scooter, non solo nei confronti della persona offesa ma anche rispetto all'amministrazione della giustizia, ha correttamente escluso che il fatto potesse ritenersi di rilevanza criminosa marginale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED AMIN ADIL ABDULHAKIM nato a MILANO il 19/01/1993 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la sentenza I-E i LAR4-10 , i ti ;£)2,0 del Tribunale di lAscoli Picend, pronunciata ift alcernbre2.1113), che aveva condannato Ahnned Annin Adil Abdulhakinn alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito a pagina 2 e, comunque, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale correttamente applicato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato secondo cui la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res" (Sez. 2, Sentenza n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154;
Sez. 2, Sentenza n. 32832 del 09/05/2007, Ferrari, Rv. 237696); considerato, invero, che la Corte di appello, nel valutare gli effetti della circolazione illecita dello scooter, non solo nei confronti della persona offesa ma anche rispetto all'amministrazione della giustizia, ha correttamente escluso che il fatto potesse ritenersi di rilevanza criminosa marginale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Co liere stensore Il Pr