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Ordinanza — n. 10775/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10775/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUITTO OSVALDO nato a TARANTO il 07/10/1994 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; X La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 9 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata il 19 aprile 2021, che aveva condannato Guitto Osvaldo alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di rapina aggravata. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e, comunque, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, contenute nel provvedimento impugnato a pagina 5, ove la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive, sottolineando i plurimi elementi probatori posti a fondamento dell'accusa; considerato che la doglianza con cui si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto priva della puntuale enunciazione delle ragioni in fatto ed in diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10775/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; X La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 9 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata il 19 aprile 2021, che aveva condannato Guitto Osvaldo alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di rapina aggravata. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e, comunque, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, contenute nel provvedimento impugnato a pagina 5, ove la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive, sottolineando i plurimi elementi probatori posti a fondamento dell'accusa; considerato che la doglianza con cui si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto priva della puntuale enunciazione delle ragioni in fatto ed in diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione reiterazione di reati penali allegazione motivata causa legittima verosimiglianza della persecuzione asserzione difendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUITTO OSVALDO nato a TARANTO il 07/10/1994 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; X

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 9 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, pronunciata il 19 aprile 2021, che aveva condannato Guitto Osvaldo alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di rapina aggravata. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e, comunque, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, contenute nel provvedimento impugnato a pagina 5, ove la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alle doglianze difensive, sottolineando i plurimi elementi probatori posti a fondamento dell'accusa; considerato che la doglianza con cui si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto priva della puntuale enunciazione delle ragioni in fatto ed in diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pr "dent