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Ordinanza — n. 10774/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10774/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO GIUSEPPE nato a CATANIA il 29/06/1957 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 28 maggio 2021, che aveva condannato Costanzo Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato all'imputato, è manifestamente infondato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01), e nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, come non furono rinvenute le chiavi dell'autovettura né furono consegnati i relativi documenti e come l'imputato non fosse stato in grado di fornire una spiegazione alternativa dei fatti per giustificare il possesso del mezzo di provenienza furtiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione confisca del veicolo a motore guida nonostante revoca della patente documenti mancanti azione mobiliare cosa smarrita o sottratta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO GIUSEPPE nato a CATANIA il 29/06/1957 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 28 maggio 2021, che aveva condannato Costanzo Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato all'imputato, è manifestamente infondato secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969 - 01;

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 01), e nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, come non furono rinvenute le chiavi dell'autovettura né furono consegnati i relativi documenti e come l'imputato non fosse stato in grado di fornire una spiegazione alternativa dei fatti per giustificare il possesso del mezzo di provenienza furtiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il President