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Ordinanza — n. 10772/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10772/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAGLIA MAURO nato a NAPOLI il 30/10/1964 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RITENUTO IN FATI-0 E La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 maggio 2021, in parziale della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sezione distaccata di Aversa, pronunciata il 16 gennaio 2013, che aveva condannato Ramaglia Mauro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per insussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato, è costituito da mere doglianze di merito, non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, contenute a pagina 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come non fosse credibile l'estraneità dell'imputato alla vicenda delittuosa, stante la titolarità in capo allo stesso del conto corrente su cui era stato versato l'importo dell'assegno e considerato che era stata trovata nella sua disponibilità una copia del documento di colui che formalmente aveva posto l'assegno all'incasso; osservato che la doglianza con cui si afferma il presunto concorso del concorrente nel delitto presupposto e il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. attengono a meri profili di fatto e, comunque, risultano proposti per motivi non consentiti trattandosi di censure che non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva secondo quanto espressamente previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che le ulteriori deduzioni formulate con la memoria inviata a mezzo PEC in data 2 dicembre 2022 - con cui è stata evidenziata la ammissibilità e fondatezza delle censure - non colgono nel segno, dovendosi ribadire, per le ragioni già esposte, la manifesta infondatezza dei motivi proposti dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10772/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per insussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato, è costituito da mere doglianze di merito, non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, contenute a pagina 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come non fosse credibile l'estraneità dell'imputato alla vicenda delittuosa, stante la titolarità in capo allo stesso del conto corrente su cui era stato versato l'importo dell'assegno e considerato che era stata trovata nella sua disponibilità una copia del documento di colui che formalmente aveva posto l'assegno all'incasso; osservato che la doglianza con cui si afferma il presunto concorso del concorrente nel delitto presupposto e il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. attengono a meri profili di fatto e, comunque, risultano proposti per motivi non consentiti trattandosi di censure che non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva secondo quanto espressamente previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che le ulteriori deduzioni formulate con la memoria inviata a mezzo PEC in data 2 dicembre 2022 - con cui è stata evidenziata la ammissibilità e fondatezza delle censure - non colgono nel segno, dovendosi ribadire, per le ragioni già esposte, la manifesta infondatezza dei motivi proposti dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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appropriazione indebita assegno bancario riscossione di prestazione abuso di carte-chèques truffa all'assistenza sociale mancanza di credibilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAGLIA MAURO nato a NAPOLI il 30/10/1964 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18 maggio 2021, in parziale della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sezione distaccata di Aversa, pronunciata il 16 gennaio 2013, che aveva condannato Ramaglia Mauro alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per insussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato, è costituito da mere doglianze di merito, non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, contenute a pagina 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha evidenziato come non fosse credibile l'estraneità dell'imputato alla vicenda delittuosa, stante la titolarità in capo allo stesso del conto corrente su cui era stato versato l'importo dell'assegno e considerato che era stata trovata nella sua disponibilità una copia del documento di colui che formalmente aveva posto l'assegno all'incasso; osservato che la doglianza con cui si afferma il presunto concorso del concorrente nel delitto presupposto e il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. attengono a meri profili di fatto e, comunque, risultano proposti per motivi non consentiti trattandosi di censure che non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello, con evidente interruzione della catena devolutiva secondo quanto espressamente previsto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; considerato che le ulteriori deduzioni formulate con la memoria inviata a mezzo PEC in data 2 dicembre 2022 - con cui è stata evidenziata la ammissibilità e fondatezza delle censure - non colgono nel segno, dovendosi ribadire, per le ragioni già esposte, la manifesta infondatezza dei motivi proposti dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore