Ordinanza — n. 10771/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESINI ROBERTO nato a RIVOLI VERONESE il 13/09/1959 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, pronunciata il 20 novembre 2020, che aveva condannato Marchesini Roberto per il reato di ricettazione di assegni bancari rideterminava il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura genericamente il difetto della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato ed alle prove poste a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto contestato, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, ha puntualmente evidenziato gli elementi di prova a sostegno dell'identificazione dell'imputato quale autore della condotta ascrittagli (vedi pagg. 2/3); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, è anch'esso generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da criticità, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio e nel pieno rispetto dei criteri normativi, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 648, cpv. cod. pen., tenendo conto dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, del suo comportamento processuale, della gravità del fatto e dell'importo degli assegni, riducendo, comunque, la pena in considerazione della disciplina applicabile all'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10771/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura genericamente il difetto della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato ed alle prove poste a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto contestato, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, ha puntualmente evidenziato gli elementi di prova a sostegno dell'identificazione dell'imputato quale autore della condotta ascrittagli (vedi pagg. 2/3); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, è anch'esso generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da criticità, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio e nel pieno rispetto dei criteri normativi, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 648, cpv. cod. pen., tenendo conto dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, del suo comportamento processuale, della gravità del fatto e dell'importo degli assegni, riducendo, comunque, la pena in considerazione della disciplina applicabile all'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHESINI ROBERTO nato a RIVOLI VERONESE il 13/09/1959 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 10 gennaio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, pronunciata il 20 novembre 2020, che aveva condannato Marchesini Roberto per il reato di ricettazione di assegni bancari rideterminava il trattamento sanzionatorio. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura genericamente il difetto della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato ed alle prove poste a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso per il delitto contestato, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria poiché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; considerato, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione priva di vizi logici e giuridici, ha puntualmente evidenziato gli elementi di prova a sostegno dell'identificazione dell'imputato quale autore della condotta ascrittagli (vedi pagg. 2/3); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato, è anch'esso generico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente da criticità, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio e nel pieno rispetto dei criteri normativi, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 648, cpv. cod. pen., tenendo conto dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente, del suo comportamento processuale, della gravità del fatto e dell'importo degli assegni, riducendo, comunque, la pena in considerazione della disciplina applicabile all'aumento per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il Consigliere Estensore Il P