Ordinanza — n. 10770/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCI DAVIDE nato a CERIGNOLA il 10/03/1985 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, pronunciata il 4 giugno 2015, che aveva condannato Bucci Davide alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, concedendogli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale espressamente motivato, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, come non vi fosse ragione per applicare un diverso bilanciamento, considerato che l'imputato aveva ammesso solo ciò che risultava ormai provato e che la sua condotta era stata particolarmente lesiva, avendo dato causa anche ad un pericoloso inseguimento; osservato, quindi, che il ricorso deve ritenersi inammissibile sulla scorta del condivisibile principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10770/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCCI DAVIDE nato a CERIGNOLA il 10/03/1985 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, pronunciata il 4 giugno 2015, che aveva condannato Bucci Davide alla pena ritenuta di giustizia per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, concedendogli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante. Ritenuto che il ricorso, con cui si censura il difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale espressamente motivato, con argomentazione esente da vizi logici e giuridici, come non vi fosse ragione per applicare un diverso bilanciamento, considerato che l'imputato aveva ammesso solo ciò che risultava ormai provato e che la sua condotta era stata particolarmente lesiva, avendo dato causa anche ad un pericoloso inseguimento; osservato, quindi, che il ricorso deve ritenersi inammissibile sulla scorta del condivisibile principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.
U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 lCoigliere Estensore