Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of facts and evidence outside the scope of the court's review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Baricevic inadmissible, confirming the lower court's conviction for crimes under Articles 648 and 640 of the Penal Code. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and alleged procedural errors, but the court ruled that the first two grievances were improper attempts to re-evaluate evidence and facts, which fall outside the scope of a court of appeal review. Consequently, the court dismissed the appeal, ordered the payment of procedural costs, and imposed a fine for the fault in raising inadmissible grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the denial of mitigating circumstances are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or facts, as the court of appeal's review is limited to verifying the correctness of the lower court's reasoning based on the established record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARICEVIC IVAN nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 22/08/1988 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 2 dicembre 2021, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 3 settembre 2019, nei confronti di Ivan Baricevic, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 640 cod. pen. Rilevato che le prime due censure, con le quali si contesta l'affermazione di penale responsabilità in ordine ad entrambi i reati ascritti, non sono consentite in sede di legittimità perché volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato che l'ulteriore doglianza, inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si vedano pagg. 12 e 13, ove la Corte territoriale si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 g