Italian Supreme Court dismisses appeal on sentencing as discretionary merit issues barred from legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Salvatore Schiavone inadmissible regarding sentencing and mitigating circumstances. The Court of Appeal had confirmed the lower court's conviction for crimes under Articles 110 and 648-bis of the Penal Code, weighing generic mitigating factors against the crime's gravity. The Supreme Court ruled that such sentencing evaluations involve discretionary judgment typical of the trial phase and are excluded from legality review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Sentencing evaluations and the weighing of mitigating circumstances constitute discretionary judgment of the trial phase and are excluded from legality review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE SALVATORE nato a VIBO VALENTIA il 13/12/1975 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 7 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 16 luglio 2021, nei confronti di Salvatore Schiavone, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 648-bis cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze ed alla dosimetria della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda il punto 3 della sentenza, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le già benevolmente concesse attenuanti generiche, anche sottolineando come non ricorressero ulteriori elementi positivi da valorizzare a tal fine, ed ha ritenuto congrua, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell'imputato, la pena individuata dal primo giudice che, riconosciuta la continuazione cd. esterna, aveva operato un minimo aumento per il reato in imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 g