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Ordinanza — n. 10767/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10767/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/09/1986 GENNARO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/05/1984 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; \\:

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10767/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/09/1986 GENNARO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/05/1984 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; \\:

Parole chiave

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contraffazione di merci marchi ingannevoli marchio protettivo prodotti identici articolo di marca difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO FRANCESCO nato a PALERMO il 04/09/1986 GENNARO GIUSEPPE nato a PALERMO il 08/05/1984 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; \\:

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 15 luglio 2020, nei confronti di Francesco Franco e Giuseppe Gennaro, condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, secondo comma, e 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati, mediante unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, con il quale si contesta la mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 49, secondo comma, cod. pen. per la grossolanità del falso, è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814) e con argomentazione esente da criticità giustificative (si vedano pagg. 2 e 3 sulla detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti e sull'irrilevanza della eventuale inidoneità della contraffazione a trarre in inganno); considerato che il secondo motivo, in punto di responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzione generiche e, in assenza di un confronto critico con la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 12870 del 09/03/2016, Dieng, Rv. 266659), dai giudici del merito (si vedano pagg. 4 e 5 sulla prova, anche logico-indiziaria, della ricettazione in ragione del concorso con la detenzione per la vendita dei beni ricettati nonché sulla deliberata intermediazione nella vendita degli stessi); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il