Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARNASSO ROSARIO FABIO nato a MARSALA il 03/07/1979 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, in data 28 maggio 2019, nei confronti di Rosario Fabio Parnasso, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza in relazione all'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'assenza dei presupposti applicativi della scriminante, alla luce della mancanza di serietà, gravità e consistenza delle minacce e della non individuabilità di un grave danno alla persona) e rispetto ai quali il ricorrente insiste una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 629 cod. pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 10766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza in relazione all'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'assenza dei presupposti applicativi della scriminante, alla luce della mancanza di serietà, gravità e consistenza delle minacce e della non individuabilità di un grave danno alla persona) e rispetto ai quali il ricorrente insiste una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia non comprovata motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali pericolo di reiterazione revisione della sentenza penale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 629 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, in data 28 maggio 2019, nei confronti di Rosario Fabio Parnasso, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.
art. 54 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza in relazione all'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARNASSO ROSARIO FABIO nato a MARSALA il 03/07/1979 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala, in data 28 maggio 2019, nei confronti di Rosario Fabio Parnasso, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza in relazione all'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sull'assenza dei presupposti applicativi della scriminante, alla luce della mancanza di serietà, gravità e consistenza delle minacce e della non individuabilità di un grave danno alla persona) e rispetto ai quali il ricorrente insiste una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudicanti, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 g