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Ordinanza — n. 10765/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10765/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10765/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOPPI ERMETE nato a ALSENO il 24/08/1964 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 1 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, in data 29 novembre 2012, nei confronti di Ermete Zoppi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 55, d. Igs. 231/2007. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità e di valutazione delle prove, non sono consentiti in sede di legittimità perché privi di specificità e volti a prefigurare un nuovo esame delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10765/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 55, d. Igs. 231/2007. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità e di valutazione delle prove, non sono consentiti in sede di legittimità perché privi di specificità e volti a prefigurare un nuovo esame delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione causa legittima censura dell'apprezzamento delle prove motivazione sufficiente motivazione del mutamento giurisprudenza
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOPPI ERMETE nato a ALSENO il 24/08/1964 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 1 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, in data 29 novembre 2012, nei confronti di Ermete Zoppi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 55, d. Igs. 231/2007. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, in punto di prova della penale responsabilità e di valutazione delle prove, non sono consentiti in sede di legittimità perché privi di specificità e volti a prefigurare un nuovo esame delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); considerato che il quarto motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale, non ravvisando elementi positivi concreti e specifici da valorizzare ai fini della concessione, si è riferita alla capacità a delinquere del reo, desumibile dai suoi precedenti penali, con specifica indicazione delle ragioni del contenuto discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena); accertato che il terzo motivo relativo alla recidiva è estraneo ai motivi di appello e non è quindi proponibile per la prima volta in sede di legittimità, non senza rilevare la generica contestazione sul punto, incentrata su principi di diritto, senza riferimento all'iter criminale del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,