Ordinanza — n. 10763/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCESCHI MAURIZIO nato a VIAREGGIO il 27/07/1961 ANTIGNANO MARCO nato a VIAREGGIO il 19/02/1955 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 10763/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato peraltro che il ricorso, soggettivamente complesso, appare tardivo, in quanto depositato (il 7 dicembre 2021) oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data del 9 ottobre 2021, in cui scadeva il termine di 30 giorni riservato dalla Corte con il dispositivo letto in udienza il 9 settembre 2021. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCESCHI MAURIZIO nato a VIAREGGIO il 27/07/1961 ANTIGNANO MARCO nato a VIAREGGIO il 19/02/1955 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 9 settembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca, in data 27 aprile 2017, nei confronti di Franceschi Maurizio, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. e di Antignano Marco, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità degli stessi, con particolare riferimento alla stimata attendibilità della persona offesa, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dai giudici di merito a pagina 5 della sentenza impugnata;
Considerato peraltro che il ricorso, soggettivamente complesso, appare tardivo, in quanto depositato (il 7 dicembre 2021) oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data del 9 ottobre 2021, in cui scadeva il termine di 30 giorni riservato dalla Corte con il dispositivo letto in udienza il 9 settembre 2021. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.