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Ordinanza — n. 10762/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10762/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10762/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA FABIO MARCO nato a CATANIA il 22/02/1964 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 10 febbraio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale del medesimo capoluogo, in data 16 maggio 2017, nei confronti di Rapisarda Fabio Marco, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale, nonché un vizio di motivazione, nella parte in cui ha qualificato il fatto contestato in termini di tentata rapina impropria, rigettando l'invocata derubricazione nei delitti di tentato furto e violenza privata, risulta manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'imputazione, evidenziando il rapporto di contestualità tra il tentativo di sottrazione e la minaccia rivolta alla persona offesa, proprio al fine di conseguire l'impunità per quanto precedentemente commesso, secondo lo schema della tentata rapina impropria;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10762/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata rapina minaccia imputazione di furto rapina qualificata reato di pericolo scippo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPISARDA FABIO MARCO nato a CATANIA il 22/02/1964 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 10 febbraio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale del medesimo capoluogo, in data 16 maggio 2017, nei confronti di Rapisarda Fabio Marco, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui all'art. 4 I. 110/1975. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale, nonché un vizio di motivazione, nella parte in cui ha qualificato il fatto contestato in termini di tentata rapina impropria, rigettando l'invocata derubricazione nei delitti di tentato furto e violenza privata, risulta manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ha difatti correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'imputazione, evidenziando il rapporto di contestualità tra il tentativo di sottrazione e la minaccia rivolta alla persona offesa, proprio al fine di conseguire l'impunità per quanto precedentemente commesso, secondo lo schema della tentata rapina impropria;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.