Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as facts are not reviewable at the level of jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Selimi Oltion inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding that the crime was consummated rather than attempted, arguing factual errors regarding the plurality of subjects. The court ruled that these challenges constitute inadmissible factual censures already properly examined and rejected by the Court of Appeal, which confirmed the defendant's full involvement in the extortion request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 629 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: Factual censures in cassation appeals are inadmissible when they concern issues already adequately examined and rejected by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELIMI OLTION nato il 30/06/1988 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 29 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Treviso, in data 4171011.1%111 nei confronti di Selimi Oltion, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la fattispecie in contestazione come plurisoggettiva e consumata, contengono censure in punto di fatto, non prospettabili, dunque, nella sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 6 della sentenza impugnata, anche richiamando le argomentazioni del primo giudice, ha sottolineato il pieno coinvolgimento a titolo di concorso del prevenuto nella richiesta estorsiva e l'impossibilità di ritenere meramente tentato il delitto (su quest'ultimo profilo, si veda Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018 - dep. 21/03/2019, Sirbu Stelica, Rv. 275417);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.