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Ordinanza — n. 10757/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10757/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10757/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEL MONEM EL MAHALAWI MOHAMED nato a MILANO il 23/04/1973 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 2 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 8 luglio 2019, nei confronti di Abdel Monem El Mahalawi Mohamed, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente muove censura alla sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione, laddove ha qualificato il fatto contestato in termini di ricettazione, rigettando l'invocata domanda di derubricazione nel delitto di furto, risulta manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che a pagina 4 ha difatti correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di Questa Corte, secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 10757/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione imputazione di furto prove acquisite illegalmente confisca dei proventi di reato furto di lieve entità fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 2 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 8 luglio 2019, nei confronti di Abdel Monem El Mahalawi Mohamed, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEL MONEM EL MAHALAWI MOHAMED nato a MILANO il 23/04/1973 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 2 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 8 luglio 2019, nei confronti di Abdel Monem El Mahalawi Mohamed, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente muove censura alla sentenza impugnata per manifesta illogicità della motivazione, laddove ha qualificato il fatto contestato in termini di ricettazione, rigettando l'invocata domanda di derubricazione nel delitto di furto, risulta manifestamente infondato, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, che a pagina 4 ha difatti correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di Questa Corte, secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.