Ordinanza — n. 10754/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVIGLIA DAVIDE nato a PALERMO il 26/01/1989 CAVIGLIA NOEMI nato a PALERMO il 03/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10754/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVIGLIA DAVIDE nato a PALERMO il 26/01/1989 CAVIGLIA NOEMI nato a PALERMO il 03/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVIGLIA DAVIDE nato a PALERMO il 26/01/1989 CAVIGLIA NOEMI nato a PALERMO il 03/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 16 gennaio 2019, che aveva condannato Caviglia Davide e Caviglia Noemi alle pene ritenute di giustizia per i reati di occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale e danneggiamento. Ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si censura il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il • 'ere Estensore Il P