Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10754/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10754/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVIGLIA DAVIDE nato a PALERMO il 26/01/1989 CAVIGLIA NOEMI nato a PALERMO il 03/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10754/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVIGLIA DAVIDE nato a PALERMO il 26/01/1989 CAVIGLIA NOEMI nato a PALERMO il 03/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Parole chiave

Generato dall'IA
censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali impedimento processuale violazione delle forme sostanziali disposizioni varie e di carattere procedurale procedimenti e rimedi accessori
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVIGLIA DAVIDE nato a PALERMO il 26/01/1989 CAVIGLIA NOEMI nato a PALERMO il 03/01/1995 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 17 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, pronunciata il 16 gennaio 2019, che aveva condannato Caviglia Davide e Caviglia Noemi alle pene ritenute di giustizia per i reati di occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale e danneggiamento. Ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si censura il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 Il • 'ere Estensore Il P