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Ordinanza — n. 10514/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10514/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIARIE ANTONY KAHAGI nato il 26/11/1982 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA4at-e-avkLi-8,e-a-FfelYerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 30784/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Kiarie Antony Kahagi propone personalmente ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. per errore di fatto avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento parziale data la insufficiente gravità indizia- ria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 625bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10514/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 30784/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Kiarie Antony Kahagi propone personalmente ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. per errore di fatto avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento parziale data la insufficiente gravità indizia- ria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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esame di cassazione ricorso costituzionale all'estero conferma della competenza violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero azione di stato civile decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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art. 625bis cod. proc. pen
Kiarie Antony Kahagi propone personalmente ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIARIE ANTONY KAHAGI nato il 26/11/1982 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA4at-e-avkLi-8,e-a-FfelYerrti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 30784/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Kiarie Antony Kahagi propone personalmente ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. per errore di fatto avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendone l'annullamento parziale data la insufficiente gravità indizia- ria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il Co s'gliere este ore Il Pr si