Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding recidiva and prescription. The court ruled the appeal lacked specific critique and was inadmissible. The court held that manifestly unfounded appeals cannot be used to raise prescription issues. The court established that inadmissible appeals preclude raising non-punishment causes. The court found the appeal lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The court determined the appeal was inadmissible due to lack of specific arguments. The court concluded the appeal was inadmissible and ordered costs. The court decided the appeal was inadmissible based on manifest unfoundedness. The court ruled the appeal was inadmissible and costs were awarded. The court dismissed the appeal as inadmissible due to lack of specific critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments regarding recidiva and prescription were manifestly unfounded and lacked specific critical analysis. The appellant claimed the lower court failed to specify the nature of recidiva and incorrectly applied prescription terms, but the court found these points assertive without substantive critique. Consequently, the court ruled that an inadmissible appeal cannot serve as a vehicle to raise prescription issues, ordering the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal declared inadmissible due to manifestly unfounded grounds cannot be used to raise causes of non-punishment such as prescription, as it precludes the formation of a valid relationship of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEORGESCU JANINA MARIANA natck il 17/11/1983 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23844/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Georgescu Janina Mariana ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in quanto entrambi i giudici di merito hanno omesso di specificare il carattere della recidiva applicata nei suoi confronti, a fronte di una contestazione che riporta indicazioni contraddittorie, in quanto il riferimento è ad una recidiva "specifica e recente".
Con un secondo motivo deduce violazione di legge per non avere La Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato in quanto andava applicato il termine di prescrizione determinato con riferimento al delitto di furto semplice, essendo stata l'aggravante ad effetto speciale originaria- mente contestata riconosciuta insussistente in sede di valutazione nel merito. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Per contro la sentenza impugnata ha fatto riferimento, quanto alla contestata recidiva, per la quale ha confermato il giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, alla recente commissione da parte dell'odierna ricorrente di due reati, nel Marzo 2010 e nel dicembre 2012.
Ciò rende chiaro che la recidiva contestata è una recidiva specifica e infraquinquennale, come peraltro confermato dal riferimento in imputazione al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale.N. 23844/2022 R.G. Pertanto, ancorché ci si debba correttamente riferire pertanto al termine di prescrizione per il furto semplice, in ragione della contestata recidiva, il reato non era prescritto all'atto della pronuncia della sentenza di secondo grado. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Il reato ad oggi, in ogni caso, non è prescritto, in ragioni delle sospensioni della prescrizione intervenute nel corso del processo a seguito dei rinvii su istanza della difesa alle udienze del 3/5/2017 e del 18/7/2017 per l'astensione degli av- vocati. In ogni caso non potrebbe porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considera- zione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.
Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così dec