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Ordinanza — n. 10510/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10510/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments were merely complaints lacking specific legal reasoning and factual detail. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability based on the credibility of a witness and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that the appellate decision was logical and legally sound, noting that the appellant's request for a new factual assessment would improperly transform the Supreme Court into a court of first instance.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court must be grounded in specific legal errors and precise factual criticism; mere complaints or requests to re-evaluate facts without legal analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity merely complaints no legal reasoning court of first instance mitigating circumstances criminal liability dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551
12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA DAGLES nato a CESENA il 20/05/1970 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 23465/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Lanza Dagles ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto dì af- fermazione della penale responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta attendibilità del riconoscimento dell'imputato effettuato dal teste Bardella Elis. Censura, altresì, la sentenza impugnata in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, peraltro, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi dì legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, alle pagg. 3-4, si soffermano sull'affidabilità dell'individuazione fotografica operata dal Bardella. N. 23465/2022 R.G. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. Pienamente motivato è anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo dell'assenza di elementi positivi suscettibili di concreto apprezzamento, a fronte di un imputato gravato da due precedenti penali per reati contro il patri- monio. La Corte territoriale dà anche atto che, diversamente da quanto sostiene la difesa, non vi è stata alcuna restituzione spontanea della refurtiva da parte dell'imputato il quale, semplicemente, vistosi in difficoltà, gettava la borsetta fuori dal finestrino dell'auto che aveva imboccato una strada senza uscita.

44. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 I