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Ordinanza — n. 10502/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10502/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANITA FILIPPO nato a NAPOLI il 19/09/1977 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 22307/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Filippo Sanità ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo violazione di legge laddove la Corte territoriale si è limitata a confutare il rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni rese a sommarie informa- zioni, in quanto autoindizianti, non erano utilizzabili con il rilievo che lei stesse possono dirsi assorbite dalla considerazione che se ne può prescindere essendo la responsabilità dell'imputato dimostrata oltre ogni dubbio dai restanti elementi ac- quisiti agli atti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10502/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Come peraltro rileva lo stesso ricorrente, la Corte milanese ha ritenuto che si potesse prescindere, per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato, dalle dichiarazioni che la difesa contesta come inutilizzabili in quanto autoindi- zianti, sul rilievo che vi fossero numerosi altri elementi di prova della penale re- sponsabilità del sanità, a cominciare dal fatto che la persona offesa, pur dichia- randosi non in grado di riconoscere il responsabile del fatto, era riuscita a rilevare il numero di targa dell'auto su cui lo stesso si era allontanato e l'aveva fornito ai carabinieri.

Parole chiave

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sanatoria del vizio procedurale decisione incidentale impugnabile ritiro della querela penale modifica della sentenza diritto a un difensore alleggerimento della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANITA FILIPPO nato a NAPOLI il 19/09/1977 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 22307/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Filippo Sanità ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo violazione di legge laddove la Corte territoriale si è limitata a confutare il rilievo difensivo secondo cui le dichiarazioni rese a sommarie informa- zioni, in quanto autoindizianti, non erano utilizzabili con il rilievo che lei stesse possono dirsi assorbite dalla considerazione che se ne può prescindere essendo la responsabilità dell'imputato dimostrata oltre ogni dubbio dai restanti elementi ac- quisiti agli atti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

Come peraltro rileva lo stesso ricorrente, la Corte milanese ha ritenuto che si potesse prescindere, per giungere all'affermazione di responsabilità dell'imputato, dalle dichiarazioni che la difesa contesta come inutilizzabili in quanto autoindi- zianti, sul rilievo che vi fossero numerosi altri elementi di prova della penale re- sponsabilità del sanità, a cominciare dal fatto che la persona offesa, pur dichia- randosi non in grado di riconoscere il responsabile del fatto, era riuscita a rilevare il numero di targa dell'auto su cui lo stesso si era allontanato e l'aveva fornito ai carabinieri.

E i militari avevano svolto accertamenti, all'esito dei quali la vettura era risultata intestata a una società di leasing, che l'aveva data in locazione all'im- presa agricola De Stefano Salvatore; il genero di De Stefano, Di Sarno Giuseppe, che era in possesso di tale autovettura, aveva dichiarato di averla personalmente affidata all'imputato nel giorno dei fatti. E quanto asserito dal Di Sarno è riscon- trato da un elemento documentale costituito dall'autorizzazione rilasciata dall'im- presa locataria e sottoscritta dallo stesso imputato, con cui Sanità veniva autoriz- zato all'uso della vettura dal giorno 1/9/2017 ed assumeva ogni responsabilità in ordine alla sua circolazione.

Di contro, come rileva il giudice del gravame del merito, nessuna spiegazione alternativa circa la disponibilità della vettura utilizzata dal responsabile del furto il giorno dei fatti è stata fornita dall'imputato.N. 22307/2022 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, - non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il Cqnsiglier