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Ordinanza — n. 10498/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10498/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10498/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI GIUSEPPINA nato a CARMAGNOLA il 18/06/1981 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21960/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Giuseppina Derossi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla pena irrogata al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'atte- nuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. In particolare, rileva che il giudice di appello avrebbe erroneamente condannato la ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 210 di multa, ovvero ad una pena più alta rispetto a quella del primo grado, non applicando la diminuzione per il rito deflattivo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10498/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 21960/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Giuseppina Derossi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla pena irrogata al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'atte- nuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. In particolare, rileva che il giudice di appello avrebbe erroneamente condannato la ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 210 di multa, ovvero ad una pena più alta rispetto a quella del primo grado, non applicando la diminuzione per il rito deflattivo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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deposizione inattendibile responsabilità scemata irresponsabilità verdetto di colpevolezza incapacità di discernimento responsabilità penale dei minori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEROSSI GIUSEPPINA nato a CARMAGNOLA il 18/06/1981 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21960/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Giuseppina Derossi ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla pena irrogata al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'atte- nuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. In particolare, rileva che il giudice di appello avrebbe erroneamente condannato la ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 210 di multa, ovvero ad una pena più alta rispetto a quella del primo grado, non applicando la diminuzione per il rito deflattivo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomenta- zioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enuncia- zione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ed invero, è di tutta evidenza, da una semplice lettura del provvedimento impugnato, che la Corte torinese ha confermato la sentenza di primo grado, che, come chiaramente indicato a pag. 2, aveva visto le imputate condannate alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 140 di multa ciascuna, con pena sospesa e non menzione -e quindi con la corretta diminuzione per il rito prescelto- peraltro con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del ri- sarcimento del danno equivalenti alla contestata aggravante ed alla contestata recidiva.N. 21960/2022 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il Cq6iglie