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Ordinanza — n. 10496/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10496/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGO GIUSEPPE nato a CATANIA il 08/01/1973 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21881/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Giuseppe Vigo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo mo- tivo in relazione all'affermazione di responsabilità lamentando la carenza di prove certe e tranquillizzanti in ordine al furto aggravato in contestazione e, in partico- lare, che dall'esame della persona offesa e dai fotogrammi delle videoregistrazioni non emerga con certezza che sia stato l'odierno ricorrente ad impossessarsi del cellulare e con un secondo motivo in relazione alla dosimetria della pena inflitta, che ritiene eccessiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10496/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, dono produttivi di profili di censura già adeguata- mente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza giudice istruttore impunità controllo della commisurazione della pena giurisdizione costituzionale gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGO GIUSEPPE nato a CATANIA il 08/01/1973 avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21881/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Giuseppe Vigo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo mo- tivo in relazione all'affermazione di responsabilità lamentando la carenza di prove certe e tranquillizzanti in ordine al furto aggravato in contestazione e, in partico- lare, che dall'esame della persona offesa e dai fotogrammi delle videoregistrazioni non emerga con certezza che sia stato l'odierno ricorrente ad impossessarsi del cellulare e con un secondo motivo in relazione alla dosimetria della pena inflitta, che ritiene eccessiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, dono produttivi di profili di censura già adeguata- mente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

Inoltre, quelli in punto di dosimetria della pena, afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.N. 21881/2022 R.G. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno eviden- ziato come i motivi del gravame di merito fossero ai limiti della inammissibilità è ricordato alle pagg. 3-4 del provvedimento impugnato gli elementi di prova che hanno portato a ritenere che fosse stato l'odierno ricorrente ad impossessarsi del telefono cellulare.

La sentenza impugnata è congruamente motivata anche in punto della dosi- metria della pena, che peraltro viene evidenziato essere stata commisurata in ter- mini estremamente miti, segnatamente sul minimo edittale del reato in contesta- zione quanto alla pena detentiva e in misura di poco superiore al minimo edittale della pena pecuniaria, peraltro del tutto giustificatamente avuto riguardo al valore rilevante del bene sottratto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il