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Ordinanza — n. 10494/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10494/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10494/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA CARLO nato a PALERMO il 09/07/1976 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21507/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Carlo Fontana ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e motivazione appa- rente in relazione alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose in assenza di segni di effrazione alla porta d'ingresso, con un secondo motivo violazione di legge e motivazione contraddittoria o manifestamente illogica per la mancata ammis- sione della prova decisiva costituita dalla testimonianza di Zarcone Emanuel e con un terzo motivo violazione di legge e motivazione contraddittoria e manifesta- mente illogica il punto di affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. N. 21507/2022 R.G.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione principio di legalità esame di cassazione legittimazione ad agire legittimazione a ricorrere decisione incidentale impugnabile
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA CARLO nato a PALERMO il 09/07/1976 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21507/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Carlo Fontana ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e motivazione appa- rente in relazione alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose in assenza di segni di effrazione alla porta d'ingresso, con un secondo motivo violazione di legge e motivazione contraddittoria o manifestamente illogica per la mancata ammis- sione della prova decisiva costituita dalla testimonianza di Zarcone Emanuel e con un terzo motivo violazione di legge e motivazione contraddittoria e manifesta- mente illogica il punto di affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sin- dacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisa- menti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Le doglianze in questione, peraltro, prospettano enunciati ermeneutici in pa- lese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legit- timità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare ... alle pagine 2 3 hanno motivatamente dato conto delle prove deponenti per la responsabilità dell'imputato e argomentatamente confutato la tesi dell'assenza di violenza sulle cose son rilievo che la persona offesa ha riferito che la chiusura della finestra era stata forzata utilizzando una lastra di marmo che era posta sulla lavatrice, situata sul balcone virgola e che fu trovata in pezzi.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. N. 21507/2022 R.G.

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio