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Ordinanza — n. 10493/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding probation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10493/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the Genoa Court of Appeal's denial of probation inadmissible. The appellant argued for a suspension of proceedings, but the court found the grounds manifestly unfounded and lacking specificity. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was logically sound and legally correct, precluding any examination of prescription issues.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal declared inadmissible for manifestly unfounded grounds precludes the formation of a valid litigation relationship, thereby barring the court from examining subsequent causes of non-punishability such as prescription.

Parole chiave

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manifestly unfounded grounds inadmissibility of appeal prescription of crime suspension of proceedings probation denial litigation relationship costs of proceedings verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 168-bis cod. pen
266299, che, nell'affermare il principio che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen
pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz
La sentenza opera nel solco del condivisibile dictum di Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv.
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca
pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Sez. Un. n. 23428 del 2/3/2005, Bracale
Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli
231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv.
Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni
239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRO GIANNI nato a LA SPEZIA il 06/08/1975 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 21470/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Gianni Carro ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al di- niego della sospensione del processo per messa alla prova. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Con gli stessi, si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disa- mina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto, a pag. 2, come ricorda lo stesso ricorrente, che "in merito all'invocata sospensione del procedi- mento con messa alla prova. ..la reiterazione della condotta deviante (emergente dal casellario giudiziale dell'imputato) esclude la possibilità di una prognosi posi- tiva sull'evoluzione della personalità dell'imputato verso modelli socialmente ade- guati". La sentenza opera nel solco del condivisibile dictum di Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299, che, nell'affermare il principio che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo, ha ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere di- screzionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi.

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, 2 ìii N. 21470/2022 R.G. pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 I