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Ordinanza — n. 10489/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10489/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAGNA ROBERTO nato a GENOVA il 12/07/1975 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 20803/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Roberto Campagna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, nonché violazione delle regole del giusto pro- cesso ex art. 111 Cost. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 111 Cost, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motiva- tamente dato atto di come non sia emersa alcuna prova della moto da cui l'odierno N. 20803/2022 R.G. ricorrente assume di essere stato sorpassato e di come lo stesso abbia riconosciuto di avere avvertito l'urto allo specchietto dopo avere superato i tre pedoni.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili sufficienza della testimonianza testimonianze contraddittorie facoltà di astenersi dal testimoniare censura dell'accertamento dei fatti testimone a carico

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
Roberto Campagna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, nonché violazione delle regole del giusto pro- cesso ex art. 111 Cost.
art. 606 cod. proc. pen
Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPAGNA ROBERTO nato a GENOVA il 12/07/1975 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;N. 20803/2022 R.G. Motivi della decisione 1. Roberto Campagna ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità, nonché violazione delle regole del giusto pro- cesso ex art. 111 Cost. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. In premessa, va ricordato che la denuncia di violazione di norme costitu- zionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all'art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli inte- ressi costituzionalmente protetti).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e sono manifestamente infondati, in quanto si deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provve- dimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno motiva- tamente dato atto di come non sia emersa alcuna prova della moto da cui l'odierno N. 20803/2022 R.G. ricorrente assume di essere stato sorpassato e di come lo stesso abbia riconosciuto di avere avvertito l'urto allo specchietto dopo avere superato i tre pedoni.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il Co i